a chi segnalare le mancanze delle aziende (inci, componenti)

Vuoi dare o ricevere un consiglio su cosa spalmarti? Vuoi discutere su ingredienti particolari, nuovi ritrovati, ecofurbate vere o presunte? Vuoi parlare di certificazioni o discutere/segnalare un articolo/video cartaceo o telematico? Posta qui.

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elsatar
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a chi segnalare le mancanze delle aziende (inci, componenti)

Messaggio da elsatar »

Capita a molte/i di imbattersi in aziende che non seguono le disposizioni di legge. La mancanza più frequente riguarda l'impossibilità di reperire la lista completa dei componenti dei detersivi, con gli inci dei cosmetici mi sembra ci siano meno problemi (anche se con qualche abominevole eccezione).
Non solo non c'è la pagina accessibile con la lista completa, ma molte aziende rispondono con inifferenza o arroganza senza dare le informazioni che per legge sono tenuti a fornire.
Perchè non cerchiamo di capire cosa si può fare?
C'è un organismo a cui segnalare queste cose?
Mi piacerebbe che tra le aziende si capisse che fare i furbi non conviene...
l'impunità al contrario rafforza questi loro atteggiamenti.
Insomma mettiamo su un vademecum? Qualcuno ne sa qualcosa?

Ciao Elsatar
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barbara
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Messaggio da barbara »

Dunque dunque, a parte le associazioni di consumatori, credo che la questione inci sia sotto il ministero della sanità, e che quindi lì dovrebbero indirizzarsi le proteste.
I NAS penso intervengano solo per controllare frodi (nel senso dichiaro un inci e poi nel prodotto c'è tuttaltro, o vendo cose scadute, insomma cose così), mentre per le info dovute per legge al pubblico non penso siano competenti.
(scusate l'itaGliano, sono di fretta)
Tutto per un'unica meraviglia.
Bradipa
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Messaggio da Bradipa »

Mi accodo chiedendo se sapete quale legge li obbliga a pubblicare gli inci, anche cosmetici, in modo da poterla citare in caso di bifolchi arroganti.
:x
elsatar
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Messaggio da elsatar »

su promiseland ho trovato questo topic:
http://forum.promiseland.it/viewtopic.php?f=2&t=29009

Elsatar
sibilla
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Re: a chi segnalare le mancanze delle aziende (inci, compone

Messaggio da sibilla »

elsatar ha scritto:Capita a molte/i di imbattersi in aziende che non seguono le disposizioni di legge. La mancanza più frequente riguarda l'impossibilità di reperire la lista completa dei componenti dei detersivi, con gli inci dei cosmetici mi sembra ci siano meno problemi (anche se con qualche abominevole eccezione).
Non solo non c'è la pagina accessibile con la lista completa, ma molte aziende rispondono con inifferenza o arroganza senza dare le informazioni che per legge sono tenuti a fornire.
Perchè non cerchiamo di capire cosa si può fare?
C'è un organismo a cui segnalare queste cose?
Mi piacerebbe che tra le aziende si capisse che fare i furbi non conviene...
l'impunità al contrario rafforza questi loro atteggiamenti.
Insomma mettiamo su un vademecum? Qualcuno ne sa qualcosa?

Ciao Elsatar
Ciao Elsatar, mi son presentata oggi e devo dirti che ...
Capita anche a me! :evil: Sia in internet che nei negozi; fatto mai caso agli inci nelle piccolissime e appiccicatissime etichette delle matite cosmetiche? Se non riesco a leggere ciò che vedo o a ottenere le informazioni che cordialmente richiedo via mail li boicotto non comprando i loro prodotti ;-) . Sibilla
Bradipa
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Messaggio da Bradipa »

elsatar ha scritto:su promiseland ho trovato questo topic:
http://forum.promiseland.it/viewtopic.php?f=2&t=29009

Elsatar
ho letto ma non ho trovato una legge ben precisa per i cosmetici...dice che l'inci deve contenere il pao, gli allergeni e deve essere scritto secondo delle regole precise ma io volevo sapere se c'è una legge che obbliga i produttori a fornire l'inci senza storie.
elsatar
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Re: a chi segnalare le mancanze delle aziende (inci, compone

Messaggio da elsatar »

sibilla ha scritto:
Ciao Elsatar, mi son presentata oggi e devo dirti che ...
Capita anche a me! :evil: Sia in internet che nei negozi; fatto mai caso agli inci nelle piccolissime e appiccicatissime etichette delle matite cosmetiche? Se non riesco a leggere ciò che vedo o a ottenere le informazioni che cordialmente richiedo via mail li boicotto non comprando i loro prodotti ;-) . Sibilla
E fai benissimo, :)
adesso vorremmo fare un passo in più: la legge prescrive che le informazioni vengano date, quindi chi non lo fa dovrebbe vedersela con l'autorità preposta al controllo ;)

Ciao e benvenuta :)
Elsatar
elsatar
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Messaggio da elsatar »

Bradipa ha scritto: ho letto ma non ho trovato una legge ben precisa per i cosmetici...dice che l'inci deve contenere il pao, gli allergeni e deve essere scritto secondo delle regole precise ma io volevo sapere se c'è una legge che obbliga i produttori a fornire l'inci senza storie.
Sì, era un primo passo, ho ritirato su il post in modo che si discuta quì e lì.

Elsatar
sibilla
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Re: a chi segnalare le mancanze delle aziende (inci, compone

Messaggio da sibilla »

elsatar ha scritto:
sibilla ha scritto:
Ciao Elsatar, mi son presentata oggi e devo dirti che ...
Capita anche a me! :evil: Sia in internet che nei negozi; fatto mai caso agli inci nelle piccolissime e appiccicatissime etichette delle matite cosmetiche? Se non riesco a leggere ciò che vedo o a ottenere le informazioni che cordialmente richiedo via mail li boicotto non comprando i loro prodotti ;-) . Sibilla
E fai benissimo, :)
adesso vorremmo fare un passo in più: la legge prescrive che le informazioni vengano date, quindi chi non lo fa dovrebbe vedersela con l'autorità preposta al controllo ;)

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Sono pronta alla "lotta" :P Soldato semplice Sibilla agli ordini :D
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alcisa
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Messaggio da alcisa »

Riporto dal sito del ministero della salute:
Irregolare indicazione degli ingredienti del cosmetico
Si verifica spesso di riscontrare che gli ingredienti non vengono indicati nel modo stabilito dalla Legge 713/86, come riportato nella sezione relativa all'Etichettatura.
Ad esempio:


non vengono riportati in italiano;

non vengono riportati con la nomenclatura INCI - International Nomenclature Cosmetic Ingredient;

non vengono riportate le sostanze odoranti o profumanti potenzialmente “allergizzanti” che devono essere obbligatoriamente indicate come previsto dal recente DLgs 50/2005 (vedi articolo 8, comma 2).

La sanzione che si applica per tali violazioni è quella indicata dall’articolo 8, comma 15 ed i prodotti che risultano irregolari debbono essere ritirati dal produttore/importatore/responsabile dell’immissione in commercio e rietichettati nel mosdo corretto
La luce di un mattino, l’abbraccio di un amico, il viso di un bambino
meraviglioso, meraviglioso… :)
Bradipa
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Messaggio da Bradipa »

Ottimo!
Ma io cosa posso citare per 'pretendere' l'inci? La legge sui detergenti può andar bene? mi sa di no vero... :oops:
elsatar
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Messaggio da elsatar »

Bradipa ha scritto:Ottimo!
Ma io cosa posso citare per 'pretendere' l'inci? La legge sui detergenti può andar bene? mi sa di no vero... :oops:
Ma il tuo caso era una tintura per capelli? Credo abbia la stessa normativa dei cosmetici no? (Barbara ci sei?)
In quel caso la legge l'ha riportata Alcisa, compreso l'articolo che parla di sanzioni ;)

Elsatar

P.S. Sibilla :D
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barbara
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Messaggio da barbara »

Elsa, tutto corretto. La legge di riferimento è sempre la 713/86.
Tutto per un'unica meraviglia.
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matedena
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Messaggio da matedena »

Riporto uno studio che abbiamo fatto nel Gruppo MondoNuovo proprio a proposito di una azienda "reticente". Purtroppo ad oggi non siamo ancora riusciti ad appurare quale iniziativa possa adottare un cittadino per tutelarsi.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO DAL SITO DEL MINISTERO:

La legge iniziale di riferimento è la n. 713 del 11 ottobre 1986 in attuazione delle direttive europee

Tutte le normative e i decreti qui
http://www.ministerosalute.it/cosmetici ... =normativa

decreto 14 aprile 1997 - in attuazione direttiva 93/35/CE
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17 ... legato.pdf

direttiva CE 2001 - sicurezza dei prodotti
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17 ... legato.pdf

codice del consumo 2005 - a tutela della salute del consumatore
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17 ... legato.pdf

decreto del 15 febbraio 2005 sugli allergeni
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17 ... legato.pdf

febbraio 2006 nomenclatura comune - Decisione commissione CE
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17 ... legato.pdf

decreto aprile 2006 - informazioni ai consumatori nei prodotti cosmetici
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17 ... legato.pdf

settembre 2006 - raccomandazione CE sui solari
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17 ... legato.pdf

Sito non ufficiale in cui si spiega al consumatore-cliente in parole semplici e sintetiche che cosa prevede la normativa IN VIGORE e cioè ciò che deve trovare OGGI in commercio:
http://www.effettoterra.org/servizi/con ... hette.html

Immissione in commercio

Premesso che per "immissione in commercio" la legge intende proprio la commercializzazione e non il momento della produzione di creme - flaconi - etichette, indichiamo alcuni FATTI CERTI:

1) L'obbligo della dichiarazione INCI in etichetta per i cosmetici c'è dal 1° gennaio 1997 in base alla direttiva 96/335/CE che stabilisce anche l'inventario e nomenclatura INCI da utilizzare.
2) Dal 2005 ci sono l'obbligo del PAO e della dichiarazione degli allergeni in base alla direttiva 2003/15/CE
3) Dal 1° gennaio 2007 è d'obbligo l'utilizzo dell'inventario e conseguente nomenclatura INCI aggiornati in base alla Direttiva 2006/257/CE.
4) La lista degli ingredienti con nomenclatura Inci va redatta IN ORDINE DECRESCENTE DI QUANTITA'

Esiste un termine preciso per lo smaltimento delle scorte di etichette: il termine è l'11 marzo 2005, termine in cui se si trovano già nel circuito commerciale i prodotti ci possono restare, ma non possono uscire dallo stabilimento se sono fuori norma.



Segreto industriale

Il solo modo per non dichiarare alcuni ingredienti nel rispetto della riservatezza commerciale consiste nel seguire la procedura qui http://www.ministerosalute.it/cosmetici ... sentazione
indicata dal Ministero, che assegna alla sostanza “segreta” un numero da riportare comunque nella lista Inci. In questo modo il Vostro segreto è sicuro e il consumatore sa che ci sono ingredienti non dichiarati e, sulla base del suo stato di salute o dei suoi figli, può decidere.



Detergenti/detersivi

Il regolamento (CE) n. 648/2004 parla espressamente di DETERGENTI e ne dà corretta definizione:

REGOLAMENTO (CE) N. 648/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti
....
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme atte a conseguire la libera circolazione dei detergenti e dei tensioattivi per detergenti nel mercato interno e a garantire, nel contempo, un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.

Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «detergente»: qualsiasi sostanza o preparato contenente saponi e/o altri tensioattivi destinato ad attività di lavaggio e pulizia. I detergenti possono essere in qualsiasi forma (liquido, polvere, pasta, barre, pani, pezzi e soggetti ottenuti a stampo ecc.) ed essere commercializzati e utilizzati a livello domestico, istituzionale, o industriale.
Altri prodotti considerati detergenti sono:
— «preparazione ausiliaria per lavare» destinata all'ammollo (prelavaggio), al risciacquo o al candeggio di indumenti, biancheria da casa ecc.;
— «ammorbidente per tessuti» destinato a modificare i tessuti al tatto in processi complementari al loro lavaggio;
— «preparazione per pulire» destinata ai prodotti generali per la pulizia domestica e/o ad altri prodotti di pulizia per le superfici (ad es. materiali, prodotti, macchine, apparecchi meccanici, mezzi di trasporto e attrezzature connesse, strumenti, apparecchi, ecc.);
— «altre preparazioni per pulire e lavare» destinate a tutte le altre attività di lavaggio e pulizia;


In particolare riportiamo il REGOLAMENTO (CE) N. 907/2006, che modifica il Regolamento (CE) n. 648/2004, dove si legge:
( http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 010:IT:PDF )

Gli eventuali agenti conservanti devono essere elencati, indipendentemente dalla concentrazione, utilizzando ove possibile la nomenclatura comune definita in base all'articolo 8 della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (1), relativa all’armonizzazione degli Stati membri in materia di prodotti cosmetici.

Qualora presenti in quanto tali a concentrazioni superiori allo 0,01 % in peso, le fragranze allergizzanti riportate nell'elenco di sostanze contenute nell'allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE nella versione risultante dalla modifica in virtù della direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), intesa ad includere gli ingredienti aromatici allergizzanti dell'elenco stabilito inizialmente dal comitato scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari (SCCNFP) con parere SCCNFP/0017/98, vengono elencate utilizzando la nomenclatura di tale direttiva, analogamente ad eventuali altre fragranze allergizzanti successivamente aggiunte all'allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE in seguito ad adattamenti di detto allegato ai progressi tecnici.

Sull’imballaggio va riportato l’indirizzo web contenente l'elenco degli ingredienti figuranti nella sezione D dell'allegato VII.

C. Scheda degli ingredienti
Le disposizioni che seguono si applicano all'elenco degli ingredienti riportato nella scheda informativa di cui all'articolo 9, paragrafo 3.
La scheda deve riportare il nome del detergente e quello del fabbricante.
Devono essere elencati tutti gli ingredienti; essi devono essere elencati in ordine decrescente di peso e l'elenco deve essere suddiviso nelle seguenti categorie percentuali di peso:
— uguale o superiore al 10 %,
— uguale o superiore all'1 % ma inferiore al 10 %,
— uguale o superiore allo 0,1 % ma inferiore all'1 %,
— inferiore allo 0,1 %.
Le eventuali impurità non sono considerate ingredienti.

D. Pubblicazione dell'elenco degli ingredienti
I fabbricanti devono rendere disponibile su un sito web la succitata scheda degli ingredienti, fatta eccezione per le seguenti informazioni:
...
— per gli ingredienti vanno indicate la denominazione secondo la nomenclatura INCI o, ove questo non sia disponibile, il nome secondo Farmacopea europea. In mancanza di entrambi sarà fornita o la denominazione chimica o la denominazione IUPAC. Per la definizione di profumo va usato il termine “parfum” e per l’agente colorante il termine “colorant”. Un profumo, un olio essenziale o un colorante sarà considerato un singolo ingrediente e non sarà elencata nessuna delle sostanze in esso contenuta, ad eccezione delle fragranze allergizzanti riportate nell’elenco delle sostanze di cui all’allegato III, parte 1, della direttiva 76/768/CEE qualora la concentrazione totale della fragranza allergizzante contenuta nel detergente superi il limite indicato nella sezione A.
L’accesso al sito web non è soggetto ad alcuna restrizione o condizione e il suo contenuto va tenuto aggiornato. Il sito contiene un link con il sito della Commissione sui farmaci o eventuale altro sito web ad hoc che fornisce una tavola di corrispondenza tra le denominazioni INCI, la Farmacopea europea e i numeri CAS.


Si deve rilevare, inoltre, che il regolamento CE è prescrittivo per gli Stati della Comunità e che il Regolamento N. 907/2006 fissa dei termini precisi di applicazione:

Le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal giorno che cade sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento (20 giugno 2006 - 20 dicembre 2006).
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Ma già nel 2005 il governo italiano aveva dato un termine di smaltimento delle scorte con la

CIRCOLARE (http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17 ... legato.pdf )
Smaltimento scorte di detergenti con etichettatura abrogata in seguito all’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti. …
1. A partire dall'8 ottobre 2005, data di entrata in vigore del Regolamento n. 648/2004/CE, sono concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte dei preparati presenti nel magazzino del produttore, purché conformi alla previgente normativa.
2. A partire dall’8 ottobre 2005, data di entrata in vigore del Regolamento n. 648/2004/CE, i prodotti che si trovano nel circuito commerciale di distribuzione, possono rimanere in commercio fino al termine delle scorte.


Da essa si deduce che le scorte di magazzino dovevano essere a norma già dall'8 aprile 2006, mentre potevano continuare a circolare -con le vecchie diciture- le merci già distribuite presso i rivenditori. Si suppone che tali prodotti dovrebbero ormai essere esauriti o prossimi alla scadenza, quindi non ce ne dovrebbero essere ancora molti in vendita.
Bradipa
Messaggi: 2503
Iscritto il: martedì 15 aprile, 2008 22:02

Messaggio da Bradipa »

Sì ma quello che ha riportato Alcisa è la normativa che regola l'etihettatura ma io volevo una legge che dicesse che il consumatore ha il diritto di sapere prima cosa compra, e il venditore ha l'obbligo di fornirgli tali dati..
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